Avviso notifica pubblici proclami - Ord TAR 1009/2024 - Bilancia - AREA PUBBLICA
In esecuzione del Decreto presidenziale del Consiglio Di Stato (Sezione Sesta) N. 1009/2024 del 24 Luglio 2024 si pubblicano le seguenti informazioni:
- Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Consiglio Di Stato (Sezione Sesta);
- Numero di registro generale del procedimento: RG. 6005/2024;
- Nominativo del ricorrente: Nicola BILANCIA;
- Amministrazioni intimate: Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
- Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso: sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07227/2024 resa tra le parti nel giudizio R.G. 14316/2023, concernente la delibera della CONSOB n. 22788 del 20 luglio 2023, notificata al ricorrente il 21 luglio 2023, recante "Approvazione della graduatoria dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l''anno 2020 alla qualifica di condirettore dalla qualifica di funzionario di 1° e conferimento delle relative promozioni".
Indicazione dei controinteressati: tutti i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria finale.
Sintesi dei motivi di ricorso:
I MOTIVO DI RICORSO: ERROR IN IUDICANDO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ MANIFESTA. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE DI LEGGE, IN PARTICOLARE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CONSOB. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 COST. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO DI POTERE.
1. In via di estrema sintesi, con tale motivo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non ha tenuto conto del fatto che la Commissione nell'attribuzione dei punteggi relativi alle categorie A.2 e D.2, non risulta aver seguito l'indicazione dalla stessa posta consistente nel tenere conto "degli elementi informativi e valutativi contenuti nella Scheda riferita all'interessato e dell'estratto dei rapporti valutativi annuali per gli anni 2018-2019, allegato alla medesima Scheda". La motivazione addotta dalla Commissione al fine di giustificare il distanziamento dai richiamati elementi informativi impedisce di comprendere le ragioni sottostanti a tale determinazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
Nello specifico, i criteri sottesi alla decisione impugnata sono considerati indice di un potere discrezionale esorbitante, nonché l'illogicità e l'irrazionalità dei criteri deliberati.
II MOTIVO DI RICORSO: ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SS.MM. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 50 E SS. DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE CONSOB SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.
In via di estrema sintesi, con tale motivo l'appellante lamenta la mancata censura, da parte del giudice di primo grado, dell'ingiustificata disparità di trattamento operata nel corso della procedura comparativa fra il Dott. Bilancia e altri candidati a lui assolutamente assimilabili; in particolare la Commissione non ha specificato in che cosa i vincitori sono risultati migliori nelle categorie di punteggio A.2 e D.2. rispetto alle capacità del Dott. Bilancia. Inoltre il contenuto dei verbali della Commissione risulta contraddittorio e affetto da incongruenze.
Inoltre, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia tenuto in adeguata considerazione il fatto che le motivazioni poste a fondamento del provvedimento definitivo fossero contenute in atti non esistenti al momento della sua pubblicazione, determinando, per ciò solo, un difetto assoluto di motivazione.