Avviso notifica pubblici proclami - Ord TAR Lazio 23951-2025 Russo - AREA PUBBLICA
In esecuzione dell'ordinanza del Ordinanza del Tar del Lazio n. 23951/2025 del 29 dicembre 2025 si pubblicano le seguenti informazioni:
AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
(ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a.)
Autorità giudiziaria
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione Seconda Quater
Numero di registro generale del procedimento
R.G. n. 2783/2025
Parte ricorrente
Dott.ssa Antonella Russo
Amministrazione resistente
CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Provvedimenti impugnati
- Disposizione del Direttore Generale della CONSOB del 27 dicembre 2024, n. 95/24, recante l’“Esito dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1ª per l’anno 2020”, nella parte in cui la ricorrente non è stata collocata nei primi 19 posti in graduatoria;
- Verbale n. 9 del 30 settembre 2024 della Giunta di scrutinio, nella parte relativa alla valutazione della dott.ssa Russo;
- Verbale n. 18 del 19 dicembre 2024 della Giunta di scrutinio, nella parte in cui non prevede il nominativo della ricorrente tra i vincitori;
- Delibera CONSOB n. 21916 del 23 giugno 2021; Delibera n. 23110 del 14 maggio 2024; Nota CONSOB del 17 luglio 2024; Verbale n. 1 del 19 dicembre 2024 e relativi allegati; Regolamento del personale CONSOB, ove ledano l’interesse della ricorrente, e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Controinteressati.
Devono intendersi quali controinteressati, oltre ai soggetti già destinatari della notifica individuale del ricorso, tutti i soggetti ulteriori i cui nominativi figurano nella graduatoria impugnata in posizione superiore a quella della ricorrente, e in particolare gli idonei non vincitori collocati tra la 20ª e la 26ª posizione, e segnatamente:
- Novembre Valerio;
- Taverna Marco;
- Rossetti Guido;
- Labriola Andrea;
- Vagnarelli Sante;
- Aliquò Mazzei Francesco;
- Scala Romina;
Sunto del ricorso
FATTO
1. Con Delibera del 23 giugno 2021, n. 21916, la Consob provvedeva alla rideterminazione dei posti destinati ad avanzamenti alla qualifica di funzionario di 1a, prevedendo 19 posti per l’annualità 2020.
Successivamente, con Delibera del 14 maggio 2024, n. 23110, veniva nominata la nuova Giunta di scrutinio, la quale, riunitasi per la prima volta in data 19 dicembre 2024, provvedeva a fissare i “criteri e fattori per lo scrutinio per valutazione comparativa alla qualifica di funzionario di 1a per l’anno 2020” e dava avvio ai lavori di valutazione.
Con Nota del 17 luglio 2024, la Divisione Amministrazione della Consob trasmetteva alla Giunta l’elenco dei dipendenti con la qualifica di funzionario di 2a, i quali risultavano avere titolo a partecipare allo scrutinio per l’avanzamento alla qualifica di funzionario di 1a per l’annualità 2020. Ai fini della valutazione, venivano trasmessi con la medesima Nota i rapporti valutativi per gli anni 2018 e 2019 di ciascun candidato.
2. All’esito della procedura di valutazione, con Verbale del 19 dicembre 2024, n. 18, la Giunta disponeva la promozione a funzionario di 1a dei dipendenti indicati nell’elenco ivi riportato.
Successivamente, con Disposizione del 27 dicembre 2024, n. 95/24, il Direttore Generale della
Consob pubblicava la graduatoria dello scrutinio relativo alla valutazione comparativa svolta dalla Giunta, indicando i 19 candidati risultati idonei per la promozione alla qualifica di funzionario di 1a per l’anno 2020. Nella graduatoria finale la dott.ssa Russo si posizionava al 27° posto, con 90,35 punti totali.
Il giudizio di non idoneità e gli atti indicati in epigrafe in quanto illegittimi ed immediatamente lesivi della posizione giuridica della ricorrente, venivano impugnati con ricorso notificato in data 24 febbraio 2025.
Pertanto, la graduatoria dei vincitori, insieme al giudizio di non idoneità e agli ulteriori atti indicati in epigrafe, così come censurati con il ricorso introduttivo, in quanto illegittimi ed immediatamente lesivi della posizione giuridica dell’odierna ricorrente, venivano impugnati per i seguenti motivi di
DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente contesta la illegittima applicazione degli artt. 51, 53, 54 e 55 del Regolamento del personale della Consob (adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002) e dei Criteri di valutazione di cui all’Allegato 3 del Verbale n. 1, avendo la Giunta di scrutinio omesso di applicare correttamente il sub-criterio sulle “Funzioni di coordinamento di altro personale”, relativo alla sottocategoria D.2, nonché, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità.
In particolare, dall’esame del verbale n. 9, nella parte dedicata al profilo della dott.ssa Russo, emerga chiaramente che la valutazione espressa dalla Giunta di scrutinio non ha tenuto nella giusta considerazione il profilo professionale della ricorrente e, in particolare, a quanto risulta per tabulas dal rapporto valutativo del 2019, del coordinamento di due risorse, attribuendo erroneamente un punteggio pari a zero al sub-criterio di riferimento.
Tale falsa rappresentazione dei fatti da parte della Giunta fonda su presupposti erronei la decisione sull’assegnazione del punteggio finale, determinando, peraltro, una disparità di trattamento tra candidati in situazioni analoghe.
Basti segnalare come per altri candidati il coordinamento – anche di una sola risorsa – sia stato valutato con un punteggio pari a 1.
Peraltro, la ricorrente evidenzia come pur facendosi salva la discrezionalità dell’Amministrazione nella riedizione del potere, l’astratta possibilità dell’incremento del punteggio della ricorrente anche solo in termini analoghi a quelli dei colleghi, che si sono visti attribuire almeno un punto, consente alla dott.ssa Russo un’utile classificazione in graduatoria, posizionandosi in diciannovesima posizione (raggiungendo un punteggio di 91,350).
2. Con il secondo motivo di ricorso, la Dott.ssa Russo, fermo quanto esposto supra, contesta come il giudizio complessivo reso dalla Giunta risulterebbe illegittimo per eccesso di potere e sviamento sotto i profili sintomatici del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e della mancata valutazione degli elementi decisivi ai fini di una corretta e imparziale valutazione.
In dettaglio, l’istruttoria condotta dalla Giunta ha, tuttavia, travisato completamente tali fatti, limitandosi a considerare le funzioni di coordinamento come “assenti”, mancando di valorizzare le mansioni effettivamente svolte dalla dott.ssa Russo, senza neppure motivare adeguatamente la conclusione a cui è giunta. In tal modo, l’Amministrazione ha violato il dovere impostogli ex lege di condurre un’istruttoria adeguata e completa, che ha portato all’attribuzione di un punteggio errato in relazione alle funzioni di coordinamento.
3. Con il terzo, e ultimo, motivo di ricorso la ricorrente censura l’assenza di proporzionalità nell’applicazione del sub-criterio sulla “Capacità di organizzazione dei compiti assegnati ed efficienza nello svolgimento delle proprie mansioni”, sottocategoria D.2., avendo la Giunta attribuito punteggi difformi a funzione oggettivamente analoghe.
Secondo la ricorrente, una corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe consentito l’attribuzione di un punteggio idoneo a collocarla utilmente in graduatoria, con conseguente promozione alla qualifica di funzionario di 1ª.
Ordinanza
La presente pubblicazione è effettuata in esecuzione dell’Ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sezione Seconda Quater, resa nel procedimento R.G. n. 2783/2025, con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CONSOB.
Si allega il testo integrale dell’ordinanza.
12 gennaio 2026