Adottate le disposizioni Consob in materia di cartolarizzazioni - AREA PUBBLICA
A seguito della pubblica consultazione con il mercato conclusasi il 16 maggio scorso la Commissione ha adottato le Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-septies.2, del Testo Unico della Finanza - Tuf al fine di: (i) disciplinare, nei margini consentiti dalla legislazione europea direttamente applicabile, la notifica delle operazioni di cartolarizzazione alla Consob e i requisiti organizzativi applicabili ai soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione, (ii) specificare le modalità di trasmissione della richiesta di autorizzazione, conformemente all’articolo 28, del Regolamento Cartolarizzazioni, dei soggetti terzi che valutano la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS (delibera n. 22833 del 9 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 18 ottobre 2023, in vigore dal 19 ottobre 2023).
Il Regolamento (Ue) 2017/2402 (di seguito, il “Regolamento Cartolarizzazioni”) ha introdotto una disciplina uniforme a livello unionale per le cartolarizzazioni e un framework specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (le cartolarizzazioni STS) , applicabili dal 1° gennaio 2019. Il citato Regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/557, che ha dettato regole specifiche per le cartolarizzazioni di attività deteriorate e per le cartolarizzazioni c.d. sintetiche o nel bilancio.
Il d.lgs. 3 agosto 2022, n. 131 ha apportato modifiche al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Tuf”) per adeguare l’ordinamento nazionale alle previsioni del Regolamento Cartolarizzazioni. In particolare, l’articolo 4-septies.2, del Tuf attribuisce in ambito nazionale le competenze di vigilanza scaturenti dal Regolamento Cartolarizzazioni alla Consob, alla Banca d’Italia, all’Ivass e alla Covip.
La Consob è competente a vigilare:
sul rispetto dell’articolo 3 per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti retail;
sul rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 9, quando né il cedente, né il prestatore originario, né la società veicolo, siano soggetti vigilati (i.e. banche, imprese di investimento, gestori, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali) e non sia presente un promotore;
sulla conformità da parte di cedenti, promotori e società veicolo agli articoli da 18 a 27 del Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni STS;
sul verificatore terzo di cui all’articolo 27, comma 2, del Regolamento Cartolarizzazioni e ad attribuire e revocare l’autorizzazione di cui all’articolo 28.
Ai sensi dell’articolo 4-septies.2, comma 9, del TUF, alla Consob è conferito il potere di dettare disposizioni di attuazione del citato articolo nell’ambito delle proprie competenze. Le disposizioni di attuazione adottate confermano l’impianto prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione. In accoglimento di quanto richiesto dai rispondenti alla consultazione, sono state operate talune modifiche al modello di dati sottoposto alla consultazione utilizzabile per adempiere agli oneri di notifica stabiliti dalle disposizioni di attuazione, al fine di ridurre, ove possibile, gli oneri gravanti sugli operatori.
In particolare, sono stati predisposti due distinti modelli di dati per la notifica delle informazioni di cui agli articoli da 6 a 9 e per la notifica dei dati applicabili alle sole cartolarizzazioni STS. Per tale seconda fattispecie, si consente agli operatori di non inserire nel modello di dati le informazioni che gli stessi hanno già trasmesso tramite diversi template ad altre autorità di vigilanza (ESMA, BCE e Banca d’Italia), richiedendo, invece, di allegare detti template. I due modelli di dati e le modalità tecniche per la loro compilazione e invio sono pubblicati sul sito internet della Consob [Template A - Cartolarizzazioni corporate - Template B - Cartolarizzazioni STS].
Gli obblighi di notifica alla Consob stabiliti dalle disposizioni adottate (Sezione II, par. 1 e Sezione III, par. 1) si applicano alle cartolarizzazioni emesse successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni stesse e a quelle emesse dopo il 1° gennaio 2019 ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni. Gli obblighi di cui alla sezione II, par. 2, riguardanti l’informativa a evento e quelli di cui alla Sezione III, par. 2 si applicano alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019.
La sezione IV definisce le tempistiche e le modalità di adempimento degli obblighi informativi, in tale ambito sono previste disposizioni specifiche per le operazioni emesse entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni, nonché per le operazioni emesse dopo il 1° gennaio 2019 e ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
La delibera di adozione delle disposizioni unitamente alla Relazione illustrativa degli esiti della consultazione sono pubblicate sul sito Consob al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse.