Informazioni generali

Informazioni generali

Contenuto e caratteristiche delle segnalazioni

Il whistleblower (o segnalante) deve fornire tutti gli elementi utili affinchè possano essere condotti i dovuti ed appropriati accertamenti e verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  • a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito del soggetto vigilato presso il quale eventualmente opera;
  • b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
  • d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Pertanto segnalazioni che consistano in mere lamentele o in segnalazioni di comportamenti non integranti una violazione effettiva o anche solo potenziale delle norme indicate nella pagina "Quadro normativo", potranno rilevare quale esposto ma non in termini di segnalazione in senso proprio (cd. whistleblowing).

Obblighi e responsabilità scaturenti dalla segnalazione

La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro o di eventuali limitazioni alla divulgazione di informazioni, né implica responsabilità per la persona segnalante, salvi i casi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.

Al momento l'ordinamento nazionale non prevede la corresponsione di incentivi, di qualsiasi natura, a favore del segnalante.