Quadro Normativo

Quadro Normativo

Il whistleblowing, con limitato riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è stato previsto per la prima volta in Italia dalla legge anticorruzione (legge n. 190/2012, che ha inserito, nel d.lgs. n. 165/2001, l'art. 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

In materia di servizi di investimento, l'istituto è stato previsto dal D.lgs. n. 72/2015 che, in recepimento della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 ("CRD IV"), ha introdotto nel D.lgs. n. 58/98 ("TUF") gli artt. 8-bis e 8-ter relativi, rispettivamente, a sistemi di segnalazione interni ai soggetti abilitati (cd. whistleblowing interno) e a sistemi di segnalazione all'autorità di vigilanza (cd. whistleblowing esterno)[1].

L'istituto è inoltre previsto anche dal regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato), in vigore dal 3 luglio 2016, ed ulteriormente definito dalla relativa Direttiva di esecuzione (UE) n. 2015/2392 della Commissione.

?? particolare riferimento alla tutela accordata al segnalante ed alla riservatezza assicurata per la sua identità  ??

 

Contenuto e caratteristiche delle segnalazioni

Il whistleblower (o segnalante) deve fornire tutti gli elementi utili affinchè possano essere condotti i dovuti ed appropriati accertamenti e verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  • a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito del soggetto vigilato presso il quale eventualmente opera;
  • b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
  • d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Pertanto segnalazioni che consistano in mere lamentele o in segnalazioni di comportamenti non integranti una violazione effettiva o anche solo potenziale delle norme indicate nella pagina "Quadro normativo", potranno rilevare quale esposto ma non in termini di segnalazione in senso proprio (cd. whistleblowing).

 

[1] Norme "speculari" sono altresì state introdotte, con specifico riferimento all'attività bancaria, con gli artt. 52-bis e 52-ter del TUB.