Intestazione_Wistleblowing

Whistleblowing

Dal 3 gennaio 2018 a norma dell'art. 4 duodecies del Testo unico della finanza – Tuf, il personale dei soggetti indicati dall'art. 4 undecies del Tuf può trasmettere alla Consob segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del Tuf nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie (cosiddetto whistleblowing) .

Oltre a tali segnalazioni è possibile, ai sensi della direttiva Ue 2015/2392 relativa al Regolamento Ue n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, inviare alla Consob segnalazioni su presunte violazioni del suddetto regolamento.

Al fine di ricevere le segnalazioni ai sensi dell'art. 4-duodecies del Tuf e della  direttiva Ue 2015/2392  la Consob ha attivato due canali dedicati, telefonico e telematico, per la ricezione immediata delle segnalazioni.

Le suddette segnalazioni potranno essere comunicate sia al numero telefonico 06 8411099 sia alla casella di posta elettronica whistleblowing@consob.it, utilizzando i moduli sotto indicati(*). Potranno inoltre essere trasmesse all'Istituto, all'indirizzo: Consob, Via G. B. Martini 3, 00198, Roma.

Le informazioni comunque raccolte saranno trattate dalla Consob in conformità ai criteri previsti dal Tuf e nel rispetto della normativa sulla privacy.

I nuovi canali, dedicati esclusivamente alle segnalazioni "whistleblowing" non sostituiscono in alcun modo le modalità già esistenti per la trasmissione alla Consob di documenti o atti di competenza.

Con riferimento invece alle segnalazioni diverse da quelle sopra elencate restano attive le usuali modalità descritte nella sezione Invio Esposti.


(*) Per le segnalazioni whistleblowing è necessario allegare un documento di identità, in mancanza del quale le segnalazioni verranno trattate secondo quanto previsto per gli altri Esposti.