Forme di tutela

Forme di tutela

Le misure previste ai fini della tutela dei soggetti che segnalano violazioni o sono oggetto di segnalazione contro eventuali ritorsioni e discriminazioni consistono in: a) obblighi di riservatezza sui dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, anche mediante limitazioni al diritto di accesso[1] e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione; b) divieto di discriminazione nei confronti del segnalante; c) assistenza al segnalante.

a) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

Salvo che la comunicazione non sia richiesta nel contesto di procedimenti giudiziari (ad esempio nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità per danni ex art. art. 2043 del codice civile) in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante viene protetta in ogni fase successiva alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del segnalante può quindi essere rivelata all'incolpato solo nei casi in cui :

  • 1) vi sia il consenso espresso del segnalante;

  • 2) la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

L'identità del segnalante è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il documento, pertanto, può essere oggetto di visione o di estrazione di copia solo con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante.

Le stesse tutele sono garantite altresì nei confronti dell'identità della persona segnalata.

b) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono, tra l'altro, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione alla Consob che, a valle di un conforme pronunciamento del giudice, può inviare al datore di lavoro del segnalante l'avviso che detti comportamenti possono integrare la fattispecie di cui all'art. 170 bis del Tuf (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob) e dell'art. 187 quinquiesdecies del Tuf (Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob).

c) assistenza al segnalante

La Consob può provvedere all'assegnazione di un tutor al segnalante, da individuare tra personale adeguatamente qualificato in Consob per fornire il necessario supporto in relazione alla concreta situazione ambientale creatasi a seguito della segnalazione. La Consob, infatti, assicura che le persone segnalanti abbiano accesso a informazioni e consulenze esaustive sui mezzi di ricorso e sulle procedure previsti dal diritto nazionale per la tutela contro il trattamento iniquo, ivi incluse le procedure per la richiesta del risarcimento dei danni.

La Consob, inoltre, può fornire assistenza alle persone segnalanti di fronte alle autorità competenti in materia di tutela dei lavoratori, anche attestandone la condizione di segnalante.

 


[1] L'art. 8 ter, comma 4, Tuf, prevede inoltre che in caso di accesso ai sensi degli artt. 22 ss della legge 7 agosto 1990 n. 241, "l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante". L'art. 8 bis, comma 4, Tuf, richiamato dall'art. 8 ter, comma 4, Tuf, prevede che l'art. 7, comma 2, del D.lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) non si applichi con riguardo alla identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.