Whistleblowing - Tutela informatore

Come tuteliamo l'Informatore e la riservatezza delle informazioni; in quali circostanze i dati riservati della persona segnalante possono essere comunicati a soggetti terzi

Come previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392, fornire informazioni alla CONSOB ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica, per la persona segnalante, alcuna responsabilità in relazione a tale segnalazione.

Le tutele indicate nel seguito si applicano al segnalante (ove questi non sia anonimo) e del segnalato in caso di "whistleblowing". Le forme di tutela da parte della CONSOB degli Informatori, anche qualora gli stessi operino nel quadro di un contratto di lavoro, sono limitate a quanto di seguito descritto.

a) Attestazione

Laddove un soggetto segnalante ne faccia richiesta, verificato che l'esposto sia classificato come qualificato, può essere prodotta un'attestazione che attesti l'attività di collaborazione svolta con la CONSOB.

b) Comunicazioni ad altre Autorità

Le segnalazioni possono essere trasmesse all'Autorità giudiziaria.

Qualora si rendesse necessario, l'eventuale contatto con altre Autorità circa l'istruttoria oggetto di segnalazione ovvero l'inoltro di informazioni vengono gestiti entro i limiti previsti dall'art. 4 del TUF.

L'identità del segnalante, della persona segnalata o eventuali altri riferimenti a circostanze che consentano di identificare la persona segnalante o la persona segnalata saranno comunicate ad Autorità diverse da quella giudiziaria, ove necessario, specificando che l'Autorità "ricevente" è tenuta a garantire le medesime forme di tutela della riservatezza accordate dalla CONSOB nell'ambito della presente procedura.

Analogamente, le informazioni scambiate relative ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono comunicate ad Autorità diverse da quella giudiziaria specificando che si tratta di informazioni soggette all'obbligo del segreto d'ufficio secondo la normativa nazionale.

c) Richieste di accesso

Qualora nel corso dell'istruttoria di vigilanza pervenga in CONSOB una richiesta di accesso agli atti con riferimento alla segnalazione, l'identità del segnalante, così come quella del segnalato, sono sottratte al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. L'accesso alla documentazione è oggetto di visione o di estrazione di copia solo con modalità che salvaguardino la riservatezza del segnalante e del segnalato.

d) Privacy

Non si applica l'art. 15 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) con riguardo all'identità del segnalante. Il trattamento dei dati è effettuato in conformità al GDPR. I dati personali sono conservati per un periodo massimo di cinque anni.

e) Segreto d'ufficio

Il segreto d'ufficio si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per la CONSOB. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o Autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.

f) Comunicazioni a paesi terzi

Qualora si rendesse necessario, l'eventuale trasferimento di dati personali del segnalante o del segnalato a paesi terzi può avvenire a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dal GDPR, solo su base singola e richiedendo preliminarmente una dichiarazione che attesti che i dati non saranno trasferiti ad altro paese terzo salvo che la CONSOB non dia esplicita autorizzazione scritta e siano soddisfatte eventuali condizioni.

La CONSOB può comunicare i dati personali del segnalante o del segnalato ricevuti da altra Autorità competente di un altro Stato membro a un'autorità di controllo di un paese terzo soltanto dietro accordo esplicito con l'Autorità che ha trasmesso i dati e, ove applicabile, comunica tali dati esclusivamente per le finalità per le quali tale Autorità ha espresso il proprio accordo.

Analogamente, qualora dopo aver trasferito i dati personali del segnalante o del segnalato ad altra Autorità competente di un altro Stato membro, questa chieda di comunicare tali dati ad un'autorità di controllo di un paese terzo, il consenso deve essere espresso in forma esplicita ed indicando le finalità per le quali la CONSOB ha espresso il proprio accordo.

Gli accordi di cooperazione tra la CONSOB ed altre Autorità che prevedano lo scambio di dati personali sono stipulati assicurando la conformità al GDPR.