Consob Informa - Anno XXXI - N. 21 - 9 giugno 2025 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario
Save the date: 3 luglio 2025 - Corporate governance in Italia - Analisi sugli strumenti di potenziamento dei diritti di voto
Da Consob un Richiamo di attenzione sui finfluencer - I risparmiatori non cedano all’“effetto gregge” - Rispettare i paletti su correttezza informativa e trasparenza sui conflitti d’interesse
Da Consob un video sullo schema Ponzi, la “madre di tutte le truffe finanziarie” - Intrattenimento e formazione per aiutare i risparmiatori a non cadere in trappola e a difendere il portafoglio
Controlli Consob sulle informazioni finanziarie e di sostenibilità delle società quotate: determinati i parametri per l’anno 2025
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 13 siti internet abusivi
Cripto-attività: Consob recepisce orientamenti emanati dall’Esma
Opsc BPER Spa su azioni Banca Popolare di Sondrio Spa: Consob approva il documento di offerta
Alkemy Spa: Consob ha determinato il corrispettivo per l’obbligo di acquisto e approvato il documento informativo
Le decisioni della Commissione assunte o rese pubbliche nel corso della settimana
Le determinazioni dirigenziali assunte o rese pubbliche nel corso della settimana
Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Venerdì 20 giugno 2025 si terrà l’Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. L’appuntamento è alle 11:00 a Milano in Piazza Affari nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. L’Incontro concluderà le celebrazioni per i cinquant’anni dell’Autorità. È prevista la diretta in streaming.
La Consob, il Comitato Italiano per la Corporate Governance e Assonime presentano l’incontro su Corporate governance in Italia. Analisi sugli strumenti di potenziamento dei diritti di voto, che si terrà il prossimo 3 luglio dalle ore 10:00, presso l’Auditorium della Consob, Via C. Monteverdi 35, Roma.
Nel corso dell’incontro verranno presentati:
- il Rapporto Consob sulla corporate governance delle società quotate italiane, che fornisce evidenze in merito ad assetti proprietari, organi sociali, assemblee e operazioni con parti correlate, sulla base di dati desunti da segnalazioni statistiche di vigilanza e informazioni pubbliche;
- il Rapporto del Comitato Italiano per la Corporate Governance, che valuta lo stato di attuazione del Codice di Corporate Governance e formula alcune raccomandazioni alle società per una sua più efficace applicazione;
- il Rapporto Assonime-Emittenti Titoli, che fornisce un'analisi approfondita della corporate governance delle società quotate italiane alla luce delle indicazioni del Codice di Corporate Governance.
Il programma dettagliato dell’evento verrà reso noto a breve.
La partecipazione in presenza è libera fino al raggiungimento della capienza della sala, previa registrazione della propria adesione: https://www.consob.it/web/area-pubblica/iscrizione-seminari. L'evento sarà fruibile anche in streaming.
Richiamo di attenzione della Consob ai finfluencer e al pubblico dei risparmiatori che li segue sul web.
In un’apposita Avvertenza diffusa il 6 giugno 2025 l’Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari si è rivolta ai risparmiatori che seguono in rete i finfluencer, cioè gli influencer che tramite i social e internet dispensano consigli per gli acquisti in Borsa, evidenziando i rischi che possono derivare da decisioni d’investimento prese in modo affrettato, superficiale ed emotivo, facendosi trascinare dall’“effetto gregge” o presumendo erroneamente che un finfluencer possa offrire un servizio equiparabile a quello di un professionista autorizzato.
I risparmiatori devono in particolare prestare attenzione a quelle offerte che vengono incautamente presentate come molto redditizie e prive di rischio nonché ai conflitti d’interesse che possono interessare gli stessi finfluencer. Al riguardo la Consob ricorda una delle regole basilari in materia di scelte d’investimento cioé la correlazione fra rischio e rendimento: a rendimenti alti corrispondono di regola rischi elevati.
Al tempo stesso la Consob mette in guardia anche i finfluencer, sottolineando che l’attività dev’essere svolta nel rispetto della normativa europea di settore, ovvero la disciplina sulle raccomandazioni d’investimento e sul contrasto degli abusi di mercato. I finfluencer devono attenersi alle regole in materia di correttezza delle informazioni e di trasparenza sui potenziali conflitti d’interesse.
Sul tema si sono già pronunciate con apposite prese di posizione sia la Iosco, l’organizzazione mondiale cui aderiscono le Consob di oltre 130 Paesi, sia l’Esma, l’Autorità europea di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari.
Il Richiamo di attenzione s’inquadra nell’ambito di una più ampia iniziativa internazionale, la Global Week of Action Against Unlawful Finfluencers, alla quale hanno aderito oltre alla Consob le Autorità di vigilanza di Regno Unito, Canada, Australia, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, i risparmiatori e gli stessi finfluencer sui rischi potenzialmente connessi con l’attività di questi operatori.
È una truffa finanziaria vecchia come il cucco. Eppure continua ancora oggi a mietere vittime. Lo schema di fondo è sempre lo stesso. Ma assume forme di volta in volta diverse. Al tempo dei social corre sul web e sugli smartphone.
Parliamo dello schema Ponzi, la “madre di tutte le truffe finanziarie”. Da oggi è un video (https://youtu.be/-D39jAGOrVI) realizzato dalla Consob, che in un paio di minuti rievoca quel paradigma fraudolento e mette in guardia dai rischi, indicando ai risparmiatori la strada per non cadere in trappola.
Charles Ponzi, un italiano che all’inizio del Novecento emigrò negli Stati Uniti attirato dal miraggio di fare fortuna, ricco lo diventò davvero, ma solo per pochi mesi. Poi finì in galera. Il suo stratagemma che sostanzialmente richiamava in vita la catena di Sant’Antonio durò lo spazio di un mattino, riuscendo, però, ad ingannare migliaia di americani.
Ai giorni nostri lo schema Ponzi rivive sui social e sul web. Soldi facili e senza rischio: questo lo specchietto per le allodole riproposto in tante declinazioni diverse.
Partendo da Ponzi, la Consob ha voluto richiamare con un video l’attenzione dei risparmiatori, affinché non si lascino attrarre dalle offerte finanziarie, il più delle volte prive di autorizzazione e quindi abusive, che prospettano guadagni stratosferici in poco tempo e a rischio zero.
Per saperne di più, nella sezione “Occhio alle truffe!” in homepage sul sito www.consob.it il vademecum a tutela dei risparmiatori.
Consob ha determinato i criteri previsti dall’articolo 89-quater e 89 quinquies, del Regolamento Emittenti (11971/1999 e successive modifiche), ai fini dell'individuazione dell'insieme degli emittenti quotati le cui rendicontazioni finanziarie e di sostenibilità saranno sottoposte a controllo (delibera n. 23585 del 4 giugno 2025).
In particolare, Consob, tenendo conto dei parametri indicati nell’art. 89-quater, comma 3, e nell’articolo 89-quinquies, comma 3, per il 2025 ha determinato che i parametri per la selezione degli emittenti quotati da sottoporre a controllo sono:
1. per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate i seguenti elementi:
- il rapporto di leva finanziaria;
- la redditività operativa;
- la variazione dei principali risultati economici, patrimoniali e finanziari;
2. per le segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente, nonché per le attestazioni del revisore di sostenibilità, i seguenti indicatori:
- le comunicazioni trasmesse alla Consob dall’organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 149, comma 3 del TUF;
- le segnalazioni del revisore di fatti censurabili ai sensi dell’art. 155, comma 2, del TUF;
- i giudizi con rilievi e negativi, e le dichiarazioni di impossibilità del revisore di esprimere un giudizio, contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi degli artt. 14 del D. Lgs. n. 39 del 2010 e 10 del Regolamento (UE) n. 537 del 16 aprile 2014;
- le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno e ad altri aspetti di natura contabile o di sostenibilità ritenuti rilevanti;
- l’attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità dell’emittente con “rilievi”, “negativa” o con “dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione” da parte del revisore della sostenibilità o dell’impresa di revisione legale incaricati ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125;
3. per le attività sui titoli, i seguenti elementi:
- l’andamento del prezzo azionario;
- le posizioni nette corte in rapporto al capitale;
- altre informazioni rilevanti ricavate dagli analisti finanziari;
4. per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati, i seguenti indicatori:
- le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d’Italia, dalle Autorità amministrative nazionali ed estere e dall’autorità giudiziaria;
- le informazioni significative fornite da soggetti interessati;
5. per i fattori ambientali, sociali, e di governance, compresi il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, relativi alle società interessate:
- il rischio di impatto climatico del settore industriale di riferimento;
- il tasso di intensità delle emissioni di carbonio;
- elementi rilevanti per il rischio di greenwashing, alla luce della rilevanza assunta dai fattori ESG in sede di raccolta di capitali e di politiche di remunerazione;
6. per ulteriori parametri non espressamente individuati dagli artt. 89-quater e 89-quinquies, i seguenti indicatori:
- le attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato o rintracciato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell’informazione;
- gli esiti dell’attività di vigilanza svolta dalla Consob su determinate società, in particolare nei casi in cui sia ravvisata la necessità di proseguire gli approfondimenti di vigilanza su profili specifici dell’informativa dell’emittente;
- informazioni ricavate dai mezzi di informazione, che presentino carattere di specificità e possano avere un impatto rilevante sulla conformità al quadro normativo di riferimento dell’informativa finanziaria o di sostenibilità dell’emittente;
- elementi utili, ricavabili da fonte esterna, che: (i) stimano la probabilità di default degli emittenti implicita nell’andamento del mercato azionario, e (ii) sintetizzano il grado di sostenibilità dell'impresa, nelle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance;
- l’anzianità di analisi di ciascuna società nelle precedenti selezioni, e il potenziale impatto sul mercato della non conformità dell’informazione fornita;
Consob ha inoltre determinato i criteri per la selezione casuale degli emittenti da sottoporre a controllo, tenendo conto anche della finalità di promuovere una rotazione degli emittenti.
Consob ha ordinato l’oscuramento di 13 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari o tramite cui sono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva, 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo e 8 siti mediante i quali vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.
L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva nonché dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024) relativamente all’oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- “CaptinCapital” (sito internet www.captincapital.org);
- “Mercato del Futuro” (sito internet https://mercatodelfuturo.com e relative pagine https://clients.mercatodelfuturo.com e https://trading.mercatodelfuturo.com);
- “Sector-Fusion” (sito internet www.sector-fusion.com e relativa pagina https://webtrader.w1e2b3tr4d3r.com);
- “3Afund” (sito internet www.3-afund.com);
- “Cfw896” (sito internet https://cfw896.it);
- “Lumex” (siti internet https://stratoslumex.com e https://stratoslumex.net);
- “Tmxa” (sito internet https://60yg.com);
- “Uyr968” e “Fwq367” (siti internet https://uyr968.it e https://fwq367.it);
- “Syk755” (sito internet www.syk755.it);
- “Pxm266” (sito internet https://pxm266.it);
- “GenixLimited” (sito internet https://genixlimited.com).
Sale, così, a 1349 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
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Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lett. b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “Piani di investimento” denominati “Piano di avviamento”, “Piano Amatoriale”, “Piano Professionale” e “Piano Definitivo” promossa dalla così denominata “GenixLimited” anche tramite il sito internet https://genixlimited.com (delibera n. 23586 del 4 giugno 2025).
La Consob ha recepito gli Orientamenti dell’European Securities and Markets Authority (Esma) emanati con la finalità di specificare le condizioni ed i criteri per determinare se una cripto-attività debba essere classificata come strumento finanziario e, pertanto, garantire l’applicazione comune, uniforme e coerente delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a) del MiCAR. Inoltre, gli Orientamenti chiariscono alcune caratteristiche degli utility token, degli NFT e dei token ibridi (avviso Consob del 3 giugno 2025).
Gli Orientamenti contengono altresì esempi a scopo illustrativo che, sebbene mirino a fornire chiarezza e supporto nella valutazione da parte delle Autorità nazionali competenti e dei partecipanti al mercato, non dovrebbero sostituire una valutazione completa volta a determinare se una cripto-attività debba essere classificata come strumento finanziario e pertanto non dovrebbero essere interpretati come una classificazione definitiva né sostituire la necessaria analisi caso per caso.
Gli orientamenti sono disponibili sul sito dell’Esma “Guidelines on the conditions and criteria for the qualification of crypto-assets as financial instruments”, e sul sito istituzionale della Consob, unitamente al testo integrale del “Final report”, utile a consentire una corretta applicazione degli orientamenti medesimi.
Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998, da BPER Banca Spa su azioni ordinarie emesse da Banca Popolare di Sondrio Spa (delibera n. 23581 del 4 giugno 2025).
L’offerta ha ad oggetto un massimo di 451.835.777 azioni ordinarie di BP Sondrio, quotate sull’MTA, (ivi incluse le azioni proprie detenute dall’Emittente), pari al 99,66% del capitale sociale dell’emittente – ossia pari alla totalità delle azioni BP Sondrio dedotte le 1.550.000 azioni dell’emittente, pari a circa lo 0,34% del relativo capitale sociale, acquistate dall’offerente.
Agli aderenti all’offerta sarà riconosciuto, per ogni azione BP Sondrio apportata all’offerta, un corrispettivo pari a n. 1,450 azioni ordinarie dell’offerente di nuova emissione, eventualmente aggiustato per effetto della distribuzione di dividendi da parte dell’Emittente e/o dell’offerente o di operazioni sul capitale e/o sulle azioni dell’Emittente.
Il periodo di adesione all’offerta avrà inizio il 16 giugno 2025 e terminerà l’11 luglio 2025, l’eventuale riapertura dei termini avrà luogo dal 21 al 25 luglio p.v..
Consob ha determinato in misura pari ad euro 12,00 per azione il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”) (l’“Obbligo di Acquisto”), avente ad oggetto le azioni ordinarie emesse da Alkemy Spa, sorto in capo a Retex Spa (società “benefit”, non quotata in alcun mercato regolamentato, controllata da Fsi Sgr Spa) e alle persone che agiscono di concerto con essa, ai sensi degli articoli 108, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”), e 50, comma 7, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) (delibera n. 23582 del 4 giugno 2025) ed ha approvato ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Tuf il documento informativo concernente la procedura relativa all’adempimento dell’obbligo di acquisto (delibera n. 23583 del 4 giugno 2025).
L’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria promossa da Retex sulle azioni emesse da Alkemy, società quotata su Euronext Milan, e finalizzata al delisting, è stata approvata dalla Consob con delibera n. 23215 del 24 luglio 2024 (vedi “Consob Informa” n. 28/2024).
- Approvato il documento relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998, da BPER Banca Spa su azioni ordinarie emesse da Banca Popolare di Sondrio Spa (delibera n. 23581 del 4 giugno 2025).
- Determinato il corrispettivo, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998, e approvato il documento informativo di cui all’articolo 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, per l’adempimento dell’obbligo di acquisto relativo alle azioni emesse da Alkemy Spa da parte di Retex Spa (delibera n. 23582 del 4 giugno 2025 e delibera n. 23583 del 4 giugno 2025).
- Approvato il documento di registrazione per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio e la nota informativa relativa al programma di offerta al pubblico di certificati di di Banco Bpm Spa.
- Approvato il primo supplemento al documento di Registrazione e alla nota informativa della Cassa Depositi e Prestiti Spa.
Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza - Tuf) di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- “CaptinCapital” tramite il sito internet captincapital.org (delibera n. 23588 del 4 giugno 2025);
- “Mercato del Futuro” tramite il sito internet https://mercatodelfuturo.com e relative pagine https://clients.mercatodelfuturo.com e https://trading.mercatodelfuturo.com (delibera n. 23589 del 4 giugno 2025);
- “Sector-Fusion” tramite il sito internet sector-fusion.com e relativa pagina https://webtrader.w1e2b3tr4d3r.com (delibera n. 23590 del 4 giugno 2025);
- “3Afund” tramite il sito internet 3-afund.com (delibera n. 23587 del 4 giugno 2025).
Ordine, ai sensi dell'articolo 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 129/2024, di porre termine alla violazione dell'articolo 59 del MiCAR posta in essere da:
- Cfw896” tramite il sito internet https://cfw896.it (delibera n. 23594 del 4 giugno 2025);
- “Lumex” tramite i siti internet https://stratoslumex.com e https://stratoslumex.net (delibera n. 23591 del 4 giugno 2025);
- “Tmxa” tramite il sito internet https://60yg.com (delibera n. 23593 del 4 giugno 2025);
- “Uyr968” e “Fwq367” tramite i siti internet https://uyr968.it e https://fwq367.it (delibera n. 23592 del 4 giugno 2025);
- “Syk755” tramite il sito internet syk755.it (delibera n. 23596 del 4 giugno 2025);
- “Pxm266” tramite il sito internet https://pxm266.it (delibera n. 23595 del 4 giugno 2025).
- Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori della Consob ha accolto l’istanza di decadenza per rinuncia espressa di Amaranto Investment Sim Spa dall’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti, di cui all’articolo 1, comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 58/1998 e del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di cui all’articolo 1, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998, e la cancellazione della stessa dall’albo delle Sim, di cui all’articolo 20, comma 1, del medesimo decreto. Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 135 del 6 giugno 2025 è disponibile sul sito internet www.consob.it.
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