Avviso notifica pubblici proclami ord tar lazio 7710 2026 fancello

In esecuzione dell'Ordinanza del Tar del Lazio n. n. 7710/2026 del 28 aprile 2026 si pubblicano le seguenti informazioni:

AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
(ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a.)

Autorità giudiziaria

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione Seconda Quater

Numero di registro generale del procedimento

R.G. n. 8381/2025;

Parte ricorrente

dott. Francesco Fancello;

Amministrazione resistente

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del Presidente pro tempore;

Provvedimenti impugnati

- disposizione n. 95/24 del 27/12/2024, con la quale il Direttore Generale della CONSOB ha reso noto l'"ESITO DELLO SCRUTINIO PER VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DI 1A PER L'ANNO 2020", e dunque i promossi alla qualifica di funzionario di 1ª, nella parte in cui il dott. Fancello non è stato collocato nei primi 19 posti in graduatoria e dunque in posizione utile per conseguire la promozione alla qualifica superiore e nemmeno ha raggiunto il punteggio minimo di 89 per l'idoneità alla promozione;

- graduatoria dello scrutinio per la valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1ª dalla qualifica di funzionario di 2ª approvata dalla Giunta di Scrutinio per le promozioni a funzionario di 1ª della carriera direttiva per l'anno 2020 di CONSOB e delle relative promozioni a funzionario di 1ª di cui al verbale n. 18 del 19/12/2024 e allegato 2 "Tabella Punteggio" del predetto verbale nella parte in cui: i) al dott. Fancello non è stato attribuito il punteggio che gli sarebbe spettato; ii) il dott. Fancello non è stato collocato nei primi 19 posti e dunque in posizione utile alla promozione e nemmeno ha raggiunto il punteggio minimo di 89 per l'idoneità alla promozione;

- verbale n. 13 del 31/10/2024 della Giunta di scrutinio per le promozioni a funzionario di 1ª della carriera direttiva per l'anno 2020 in parte qua e segnatamente nella parte relativa alla valutazione del dott. Fancello e in cui non sono stati attribuiti i giudizi e relativi punteggi che gli sarebbero spettati;

- ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi gli eventuali contratti stipulati dai promossi.

Controinteressati.

devono intendersi quali "controinteressati" tutti i vincitori e gli idonei della gravata graduatoria dello scrutinio per la valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1ª dalla qualifica di funzionario di 2ª approvata dalla Giunta di Scrutinio per le promozioni a funzionario di 1ª della carriera direttiva per l'anno 2020 di CONSOB di cui al verbale n. 18 del 19/12/2024, approvata con la disposizione n. 95/24 del 27/12/2024 di CONSOB e segnatamente: BIDDOCCU Valeria, BOGHI Alessio, PARALUPI Alessandro, BOI Giovanna Maria, BOTTOS Mario, CORTESE Elda, PETRICONE Maria Pia, CIANFARANI Raffaele, COLAVECCHI Fabio, DE BERNARDIS Luigi, SCALESE Francesco, BOSIO Sara, LUPINI Benedetta, PLATANIA Anna Giulia, LORENZETTI Paola, SOCCORSO Paola, GAMBARO Paola, MONORCHIO Diego, ROSATO Alessandra, NOVEMBRE Valerio, TAVERNA Marco, ROSSETTI Guido, LABRIOLA Andrea, VAGNARELLI Sante, ALIQUO' MAZZEI Francesco, SCALA Romina, RUSSO Antonella, GIOVANNENZE Marco, MARENACI Luca, BORSINO Ines, CASIRAGHI Paolo, COSTA Daniela, GIOVINAZZO Marco, GANGEMI Giorgio, FIRULLO Francesco, CARCHEDI Vittorio, MARRA Pier Tommaso, D'APUZZO Maria, GUAGLIANO Paola Anna Claudia, FASANO Margherita, BONFISSUTO Maria Ausilia Rosy.

Sunto del ricorso

Motivo di ricorso per "1. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dei criteri e fattori per lo scrutinio per la valutazione comparativa alla qualifica di funzionario di 1ª per l'anno 2020 di cui all'allegato 3 del verbale 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 53, 54 e 55 del Regolamento del Personale CONSOB adottato con delibera della Commissione n. 13859 del 4/12/2002 e successivi aggiorna-menti. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, errore di fatto, illogicità manifesta, erronea motivazione, disparità di trattamento.". Con un unico motivo di ricorso si sono censurate la valutazione e l'attribuzione del conseguente punteggio al dott. Fancello in quanto illegittime perché afflitte da macroscopici vizi di irragionevolezza e illogicità, incoerenza, travisamento del dato fattuale e disparità di trattamento. Si è censurata l'illegittima valutazione: i) del sub criterio grado di autonomia nell'ambito del criterio "Qualità del servizio prestato" (criterio A.2) per erronea valutazione del grado di autonomia sia come risultante dai rapporti valutativi sia alla luce del confronto comparativo con altro candidato; ii) del criterio Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore (criterio D.2), sia per illegittima valutazione del sub criterio "attitudine ad un maggior livello di responsabilità" sia per illegittima valutazione di tale sub criterio anche alla luce del confronto comparativo con altri candidati; iii) del sub criterio "funzioni di coordinamento di altro personale", sia per erronea valutazione delle funzioni di coordinamento presenti nei rapporti valutativi sia alla luce del confronto comparativo con altri candidati; iv) del sub criterio "capacità di organizzazione dei compiti assegnati ed efficienza nello svolgimento delle proprie mansioni", per erroneità della valutazione.

Ordinanza

La presente pubblicazione è effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 7710/2026 del TAR Lazio - Roma, Sezione Seconda Quater, resa nel procedimento R.G. n. 8381/2025, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CONSOB.

Si allega il testo integrale dell'ordinanza.

- Testo integrale dell'Ordinanza del Tar del Lazio del 28 aprile 2026

13 maggio 2026