Funzionamento del COMI

Funzionamento del COMI

Carta Istitutiva del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori
(adottata con Delibera n. 20477 del 12 giugno 2018 e modificata con Delibera n. 22782 del 19 luglio 2023 e con Delibera n. 22889 del 15 novembre 2023)

Funzione del Comitato

1. Il Comitato ha la funzione di agevolare il confronto e il dialogo con gli operatori del mercato e gli investitori sui temi regolamentari e sugli altri atti a contenuto generale o di indirizzo strategico, sottoposti alla sua attenzione dalla Consob e afferenti alle materie rientranti nelle competenze istituzionali dell’Autorità.

2. La Consob, con cadenza biennale, effettua una valutazione del lavoro svolto dal Comitato.

Composizione del Comitato

3. Il Comitato è formato da un massimo di 35 componenti, scelti tra persone di specifica e riconosciuta esperienza e professionalità, garantendo un bilanciamento di genere, ruolo ed esperienza professionale, in grado di esprimere il punto di vista degli operatori del mercato, ivi incluse le imprese tecnologiche e le piccole e medie imprese, degli investitori e degli utenti di servizi finanziari, delle Università e dei centri di ricerca.

4. I componenti del Comitato sono nominati dalla Consob, sulla base di una selezione pubblica rivolta ai singoli e alle Associazioni di categoria. Se la posizione di un componente viene lasciata vacante per qualsiasi ragione prima della fine del mandato, la CONSOB nomina un nuovo componente, assicurando il rispetto del principio di proporzionalità di cui al punto 3. Il sostituto è nominato componente fino al termine di scadenza previsto per i componenti in carica.

5. Il Comitato individua tra i propri componenti un Presidente ed un Vice-Presidente. La Consob nomina il Presidente del Comitato con riferimento al primo biennio di attività.

6. Il mandato dei componenti del Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato.

7. Alle riunioni del Comitato partecipano, in qualità di osservatori, uno o più componenti della Commissione Consob o uno o più delegati della medesima.

Compiti del Comitato

8. Il Comitato si esprime sugli atti sottoposti alla sua attenzione dalla Consob. Esso può esaminare, di norma prima dell’avvio della consultazione pubblica, i progetti di adozione o revisione che abbiano un significativo impatto sul mercato concernenti i regolamenti, gli altri atti a contenuto generale aventi natura prescrittiva, le raccomandazioni e gli altri orientamenti, nonché ogni altro atto a contenuto generale che la Consob intenda sottoporre al Comitato.

Il Comitato può fornire il proprio contributo:

  • sugli indirizzi strategici della Consob e sulle priorità di azione dell'Istituto;
  • sull'analisi dei maggiori rischi di mercato e sull'individuazione delle possibili aree di intervento per migliorare la competitività del mercato dei capitali;
  • sull'individuazione delle possibili aree di miglioramento nell'applicazione del principio di proporzionalità nell'ambito dell'attività dell'Istituto, anche avuto riguardo al piano delle attività di regolazione;
  • sulle policy generali attinenti allo svolgimento dei compiti istituzionali della Consob.

9. Il Comitato può esprimersi, di propria iniziativa, su questioni di carattere generale che attengono alle materie attribuite alla competenza della Consob. Esso non può esprimersi su specifici casi di vigilanza.

Organizzazione del Comitato

9-bis. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, le decisioni possono essere assunte su base preliminare ma sono soggette ad approvazione successiva con la procedura scritta.

10. Il Comitato si dota di proprie regole di funzionamento, approvate con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

11. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Consob, che fornisce al Comitato la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

12. Il Comitato di norma si riunisce presso la sede di Milano della Consob o in collegamento telematico, con cadenza almeno trimestrale. L’ordine del giorno delle riunioni del Comitato è fissato dal Presidente in coordinamento con la segreteria.

13. All’interno del Comitato possono essere istituiti Gruppi di Lavoro su temi specifici. Ai fini della partecipazione ai gruppi di Lavoro i componenti del Comitato possono, sotto la propria responsabilità, farsi coadiuvare da propri collaboratori.

14. In caso di urgenza il Comitato, su richiesta della Consob, rilascia il proprio parere su specifiche questioni attraverso una procedura scritta. In tal caso, la Consob distribuisce ai componenti del Comitato i documenti utili per il rilascio del parere.

15. La segreteria redige un verbale in forma sintetica delle riunioni del Comitato, che viene approvato dal medesimo Comitato nel corso della riunione successiva.

16. Ai componenti del Comitato, non espressione degli operatori di mercato, è riconosciuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di alloggio sostenute per la partecipazione alle riunioni.

Conflitti di interesse

17. Gli esponenti delle Università e dei centri di ricerca devono essere indipendenti dagli interessi degli operatori del mercato.

Rapporto annuale

18. Il Comitato redige annualmente un rapporto sull’attività svolta. Il rapporto è pubblicato nel sito internet della Consob.

Obblighi di riservatezza

19. I componenti del Comitato e i loro collaboratori che partecipano ai Gruppi di Lavoro mantengono la confidenzialità delle informazioni e dei documenti acquisiti dalla Consob o elaborati in seno al Comitato.

 Carta istitutiva COMI versione PDF