Funzionamento COMI - AREA PUBBLICA
Carta Istitutiva del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori
(adottata con delibera n. 20477 del 12 giugno 2018)
Funzione del Comitato
1. Il Comitato ha la funzione di agevolare il confronto e il dialogo con i soggetti interessati. In particolare, esso esprime il parere degli operatori del mercato e degli investitori sui regolamenti e sugli altri atti a contenuto generale, sottoposti alla sua attenzione dalla Consob e afferenti alle materie rientranti nelle competenze istituzionali dell'Autorità.
2. La Consob, con cadenza biennale, effettua una valutazione del lavoro svolto dal Comitato.
Composizione del Comitato
3. Il Comitato è formato da un massimo di 30 componenti, tratti da una lista di 50 nominativi, scelti tra persone di specifica e riconosciuta esperienza e professionalità, garantendo un bilanciamento di ruolo, esperienza professionale e genere, in grado di esprimere il punto di vista degli operatori del mercato, ivi incluse le imprese tecnologiche e le piccole e medie imprese, degli investitori e degli utenti di servizi finanziari, delle Università e dei centri di ricerca.
4. I componenti del Comitato sono nominati dalla Consob, sulla base di una selezione pubblica rivolta ai singoli e alle Associazioni di categoria.
5. Il Comitato individua tra i propri componenti un Presidente ed un Vice-Presidente. La Consob nomina il Presidente del Comitato con riferimento al primo biennio di attività.
6. Il mandato dei componenti del Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta.
7. Alle riunioni del Comitato partecipa, in qualità di osservatore, un componente della Consob e/o uno o più delegati della medesima.
Compiti del Comitato
8. Il Comitato si esprime sugli atti sottoposti alla sua attenzione dalla Consob. Esso può esaminare, in particolare, i progetti di adozione o revisione concernenti:
- atti di regolazione generale, quali i regolamenti e gli altri atti a contenuto generale aventi natura prescrittiva;
- raccomandazioni ed altri orientamenti, nonché ogni altro atto a contenuto generale che la Consob intenda sottoporre al Comitato;
- piano delle attività di regolazione;
- piano strategico.
9. Il Comitato può esprimersi, di propria iniziativa, su questioni di carattere generale che attengono alle materie attribuite alla competenza della Consob. Esso non può esprimersi su specifici casi di vigilanza.
Organizzazione del Comitato
10. Il Comitato si dota di proprie regole di funzionamento, approvate con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
11. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Consob, che fornisce al Comitato la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.
12. Il Comitato di norma si riunisce presso la sede di Milano della Consob, con cadenza almeno trimestrale. L'ordine del giorno delle riunioni del Comitato è fissato dal Presidente in coordinamento con la segreteria.
13. All'interno del Comitato possono essere istituiti Gruppi di Lavoro su temi specifici.
14. In caso di urgenza il Comitato, su richiesta della Consob, rilascia il proprio parere su specifiche questioni attraverso una procedura scritta. In tal caso, la Consob distribuisce ai componenti del Comitato i documenti utili per il rilascio del parere.
15. La segreteria redige un verbale in forma sintetica delle riunioni del Comitato, che viene approvato dal medesimo Comitato nel corso della riunione successiva.
16. Ai componenti del Comitato, non espressione degli operatori di mercato, è riconosciuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di alloggio sostenute per la partecipazione alle riunioni.
Requisiti di indipendenza
17. Gli esponenti delle Università e dei centri di ricerca devono essere indipendenti dagli interessi degli operatori del mercato.
Rapporto annuale
18. Il Comitato redige annualmente un rapporto sull'attività svolta. Il rapporto è pubblicato nel sito internet della Consob.
Obblighi di riservatezza
19. I componenti del Comitato mantengono la confidenzialità delle informazioni e dei documenti acquisiti dalla Consob o elaborati in seno al Comitato.
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