Avviso di notifica per pubblici proclami RG. 12787/2023

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN EESUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TAR LAZIO (SEZIONE SECONDA QUATER)  n. 8157/2023 DEL 13 DICEMBRE 2023 NEL RICORSO RG 12787/2023 PROPOSTO DAL DOTT. ANTONIO DOMENICO MAZZILLI

In esecuzione dell'ordinanza del Tar del Lazio n. 8157/2023del 13 dicembre 2023 si pubblicano le seguenti informazioni:

- Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: TAR del Lazio - Sezione Seconda Quater;

- Numero di registro generale del procedimento: 12787/2023;

- Nominativo del ricorrente: dott. Antonio Domenico MAZZILLI;

- Amministrazioni intimate: CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del Presidente pro tempore;

Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:
 
- disposizione del D.G. della Consob n. 11/23 del 30.3.2023, avente ad oggetto "esito dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1a per l'anno 2017", con cui è stata approvata la relativa graduatoria nella quale il ricorrente risulta collocato in posizione 29° con 90,850 punti (e dunque in posizione non utile giacché non rientrante tra i n. 17 vincitori);

- graduatoria formata e approvata dalla Giunta di scrutinio in data 24.3.2023 nella parte in cui lo vede escluso dal novero dei vincitori;

- tutti i verbali della Giunta di scrutinio, con specifico riguardo al verbale n. 22 del 3.3.2023 recante la valutazione del ricorrente e l’attribuzione dei punteggi relativi alle citate categorie A2 - "Qualità del servizio prestato" e D2 - "Attitudine ad assolvere funzioni della qualifica superiore";

- nota della Divisione Amministrazione - Ufficio Gestione e Formazione Risorse della Consob prot. n. 50846/23 del 26.5.2023 con la quale è stato ritenuto non ammissibile il "ricorso gerarchico" proposto dal ricorrente con nota del 12.5.2023.

Indicazione dei controinteressati: devono intendersi quali "controinteressati" tutti i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria finale, approvata con disposizione del Direttore generale della Consob n. 11/2023 del 30 marzo 2023 (all’esito della quale il ricorrente figura nella posizione n. 29 su 89 totali).

Sunto del ricorso:

- I motivo di ricorso ("Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e ss. L. n. 241/1990 anche in relazione all’art. 53 e ss. del "Regolamento del personale" della Consob adottato con delibera n. 13859 del 4.12.2002 e s.m.i. e agli stessi criteri valutativi fissati dalla Giunta di scrutinio. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; erroneità dei fatti e travisamento dei presupposti; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97 Cost."): Eccesso di potere per i profili sopraindicati nella valutazione e nell’attribuzione dei punteggi con riguardo (i) alla voce "RISCHI" della categoria "A.2 livello responsabilità", per cui la Giunta ha assegnato all’attività del ricorrente un livello di rischio solo "significativo" pari a 2,00 punti, (ii) alla voce "COMPLESSITÀ", della categoria "A.2 livello responsabilità", per la quale la Giunta ha assegnato al ricorrente un punteggio pari a 8,00 a fronte del punteggio massimo pari a 9,00 e (iii) alla la voce "ATTITUDINE NELL’ASSUMERE MAGGIOR LIVELLO RESPONSABILITÀ" della categoria "D.2 giudizio collegiale", per la Giunta ha assegnato al ricorrente un punteggio pari a 6,00 a fronte del punteggio massimo pari a 8,00;

- II motivo di ricorso ("Violazione artt. 3 e ss. l. n. 241/1990 anche in relazione all’art. 53 e ss. del "regolamento del personale" della Consob adottato con delibera n. 13859 del 4.12.2002. eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; erroneità dei fatti e travisamento dei presupposti; sviamento; ingiustizia manifesta. violazione artt. 3 e 97 cost."): illegittimità e irragionevolezza della nota della Divisione Amministrazione - Ufficio Gestione e Formazione Risorse della Consob prot. n. 50846/23 del 26.5.2023 con la quale è stato ritenuto non ammissibile il "ricorso gerarchico" proposto dal ricorrente con nota del 12.5.2023 sulla scorta della seguente laconica motivazione sulla scorta del travisato riferimento alla intervenuta abrogazione (a decorrere dal 1° luglio 2021) del Regolamento del personale precedentemente vigente e, segnatamente, per quanto di interesse, dell’art. 53, comma 4, che prevedeva il "ricorso alla Commissione" quale specifico rimedio avverso le promozioni alla qualifica di primo funzionario e di funzionario di 1a.

13 dicembre 2023

- Testo integrale dell'Ordinanza del Tar n. 08157 del 13 dicembre 2023.