Avviso di notifica per pubblici proclami in esecuzione dell'Ordinanza del TAR del Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 07797/2023 del 29 novembre 2023 nel ricorso RG. 14542/2023 proposto dal dott. Giuseppe Ferrari

Avviso di notifica per pubblici proclami in esecuzione dell'Ordinanza del TAR del Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 07797/2023 del 29 novembre 2023 nel ricorso RG. 14542/2023 proposto dal dott. Giuseppe Ferrari

In esecuzione dell'ordinanza del Tar del Lazio n. 07797 del 29 novembre 2023 si pubblicano le seguenti informazioni:

  • Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: TAR del Lazio - Sezione Seconda Quater;
  • Numero di registro generale del procedimento: RG. 14542/2023;
  • Nominativo del ricorrente: dott. Giuseppe FERRARI;
  • Amministrazioni intimate: Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
  • Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:
  • Delibera del 26 luglio 2023, n. 22790;
  • Relazione per la Commissione del Presidente CONSOB prot. n. 0062478 del 5 luglio 2023;
  • Relazione per la Commissione del Direttore Generale CONSOB prot. n. 68294 del 24 luglio 2023,
  • Relazione per la Commissione del Presidente CONSOB prot. n. 0068435 del 25 luglio 2023;,
  • Delibera della Commissione del 30 giugno 2021, n. 21930;
  • Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale di ruolo;

devono intendersi controinteressati tutti i soggetti di seguito indicati: Giovanni Cantù, Paolo Marchionni, Flavio Bongiovanni, Gianfranco Trovatore, Renato Maviglia, Neomisio Susi, Giovanni Musella, Francesco Adria, Andrea Turi, Deborah Spedicati, Carlo Milia, Gabriele Aulicino;

  • Sintesi dei motivi di ricorso:
  • I Motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le società e la Borsa (adottato dalla Commissione con Delibera del 4 dicembre 2002, n. 13859 e s.m.i.).Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. del 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento, mancata valutazione dei fatti. Violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 1 della l. 241/1990. Eccesso di potere per disparità di trattamento, evidente irragionevolezza ed ingiustizia manifesta avendo il Direttore Generale omesso la valutazione dei titoli del candidato. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e carenza della motivazione, atteso che le attività svolte dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni non sono state considerate.

Con il primo motivo, il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le società e la Borsa (adottato dalla Commissione con Delibera del 4 dicembre 2002, n. 13859 e s.m.i.) per difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento, mancata valutazione dei fatti, disparità di trattamento, evidente irragionevolezza ed ingiustizia manifesta (avendo il Direttore Generale omesso la valutazione dei titoli e delle attività del candidato). In estrema sintesi, ciò che si intende contestare con il presente ricorso non è certo il (di per sé legittimo) esercizio di funzioni valutative discrezionali da parte della Consob quanto, in realtà, il fatto che:

(i) la scheda di valutazione dell’odierno ricorrente presenta evidenti lacune e inesattezze, tali da determinare una valutazione carente e irrimediabilmente viziata sul piano istruttorio e motivazionale, nella misura in cui non sono stati valutati dei titoli essenziali ai fini della valutazione che, in ragione della struttura dei criteri di valutazione prestata dalla Commissione, inficia il giudizio rispetto alle categorie di titoli prevalenti, con incidenza sul giudizio pari all’80% della valutazione;

(ii) i giudizi attribuiti rispetto a ciascuna sub-categoria (stando a quanto emerge dalla documentazione resa disponibile sino ad oggi) non sono riconducibili ad una graduazione né di tipo nominalistico né numerico, ma sono stati affidati ad espressioni generiche e disomogenee, tali da impedire la ricostruzione dell’iter logico-motivazionale seguito;

Sul punto, dall’esame delle schede di valutazione rese disponibili, emerge chiaramente che la valutazione espressa dal Direttore Generale non ha tenuto nella giusta considerazione il profilo professionale del ricorrente, ritenendo prevalenti altri candidati senza alcuna motivazione ed in modo contraddittorio; circostanze che risultano, come si vedrà, anche da quanto sinteticamente rappresentato nelle schede di valutazione e nella proposta del Presidente.

In questa prospettiva, si ritiene che assuma carattere decisivo ed assorbente il profilo di impugnazione che riguarda l’erronea valutazione titoli del candidato e, tuttavia, si è comunque provveduto a contestare la (apparente) motivazione del giudizio, carente e contraddittoria sotto diversi profili.

  • II Motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le società e la Borsa (adottato dalla Commissione con Delibera del 4 dicembre 2002, n. 13859 e s.m.i.). Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione avendo la Commissione omesso la formazione dei criteri. Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo il Direttore Generale formulato i giudizi sintetici senza indicare le ragioni di prevalenza rispetto a ciascun elemento di valutazione.

Con il secondo motivo di ricorso, il Dott. Ferrari contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le società e la Borsa (adottato dalla Commissione con Delibera del 4 dicembre 2002, n. 13859 e s.m.i.) sotto il profilo Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione (avendo la Commissione omesso la formazione dei criteri), nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione (avendo il Direttore Generale formulato i giudizi sintetici senza indicare le ragioni di prevalenza rispetto a ciascun elemento di valutazione).

Sul punto, la Commissione ha solo imposto una mera scala di aggettivazioni, valevole per il giudizio sintetico e complessivamente inteso.

Tale nomenclatura, tuttavia, non copre e non rispecchia le valutazioni espresse dal Direttore Generale con riferimento a ciascuna categoria di titoli. Rispetto alle diverse categorie, le cui valutazioni per il ricorrente sono state censurate nel primo motivo di ricorso, infatti, non è dato individuare alcun parametro indicativo.

In altri termini, non sono stato indicati gli elementi che, per ciascuna categoria di titoli, sarebbero stati determinati ai fini del giudizio e decisivi nella prospettiva della scelta. Si tratta a ben vedere di un dato di fatto riscontrabile ictu oculi dal mero esame delle schede di valutazione.

Sotto altro profilo, alla mancata indicazione di sub-criteri in relazione ai quali definire gli elementi del giudizio – sotto il profilo dell’istruttoria – si aggiunge l’assoluta erroneità della valutazione comparativa, proposta dal Presidente, sotto il profilo motivazionale.

Nell’odierna fattispecie, infatti, la valutazione è stata formulata sulla base di sub-criteri totalmente generici e non riconducibili ad un criterio certo e univoco.

In definitiva, il giudizio del Direttore Generale e, quindi, della Commissione, si rivelano illegittimi a fronte: (i) del difetto d’istruttoria, derivante dall’omessa valutazione delle attività svolte dal ricorrente e di tutte le funzioni esercitate nel periodo oggetto di valutazione; (ii) del travisamento dei fatti nella valutazione degli elementi di esposizione all’esterno, della complessità della materia trattata, dei risultati conseguiti e della capacità attitudinale; (iii) del difetto di una coerenza nei giudizi espressi per ciascun elemento di valutazione.

L’erroneo mancato riconoscimento dei titoli e delle attività svolte dal ricorrente, unitamente all’incomprensibile parametro di giudizio adottato nella redazione delle schede di valutazione, ha assunto valore determinante nella valutazione del giudizio sintetico “ottimo” dell’odierno ricorrente in quanto, se da una parte il Direttore Generale è incorso in tale errore di valutazione per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, dall’altra si è espressa in maniera comunque inidonea dal consentire un utile raffronto rispetto alle valutazioni degli altri candidati.

Con istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65 c.p.a. il ricorrente ha chiesto al Collegio che sia ordinata alla Consob l’ostensione dei verbali relativi alla procedura oggetto del presente giudizio e di tutta la documentazione ivi richiamata, dai quali dovrebbe rilevarsi i dettagli sullo svolgimento delle operazioni di valutazione dei candidati, con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti.

Con istanza cautelare, anche ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., il ricorrente ha chiesto al Collegio la sospensione del provvedimento impugnato rimettendo, altresì, al TAR la valutazione circa l’opportunità di una sollecita definizione nel merito del presente giudizio ex art. 55, co. 10, c.p.a

29 novembre 2023