Vendite allo scoperto

Vendite allo scoperto

Il 1° novembre 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap.

Il Regolamento richiede ai soggetti che detengono posizioni nette corte ("PNC") in azioni o titoli di Stato di entità pari o superiori a determinate soglie di comunicare tali PNC all'Autorità competente entro le ore 15.30 del giorno di negoziazione successivo a quello nel quale è stata raggiunta la soglia rilevante. Analoga comunicazione va effettuata quando la PNC scende al di sotto di una soglia rilevante.

Per le azioni, la soglia di comunicazione è fissata allo 0,1% del capitale sociale dell'emittente azionario e ogni successiva variazione dello 0,1%. Il Regolamento prevede che le PNC in azioni di entità pari o superiori allo 0,5% del capitale sociale debbano essere pubblicate.

Il Regolamento vieta inoltre di effettuare vendite allo scoperto "nude" su azioni e titoli di Stato, ossia vendite allo scoperto non assistite dalla disponibilità dei relativi titoli (disponibilità ottenibile, ad es., tramite il prestito titoli).

Il Regolamento permette alle Autorità competenti di adottare divieti temporanei alle vendite allo scoperto (anche se assistite dal prestito titoli) o alle PNC, se sono soddisfatte determinate condizioni.

Il Regolamento introduce un regime di esenzioni per market maker e primary dealer.

Dalla presente sezione è possibile, tramite i link sulla spalla destra:

  • consultare le PNC su titoli azionari, aggiornate e storiche;
  • consultare la normativa in materia di vendite allo scoperto;
  • registrarsi al sistema di segnalazione alla Consob delle PNC su titoli azionari;
  • previa registrazione, segnalare alla Consob le PNC su titoli azionari;
  • consultare il manuale utente per la registrazione e segnalazione delle PNC;
  • avere informazioni sulle esenzioni per l'attività di market maker su titoli azionari.

Per domande, scrivete a: shortselling-service@consob.it.