accesso documentale L.241/1990

ACCESSO DOCUMENTALE (AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241)

bandiera italiana - sezione autorità trasparente

Data di aggiornamento: 5 agosto 2024


REGISTRO DEGLI ACCESSI


L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (Art. 22 legge 241/1990  - modificata e integrata dalla Legge 15/2005) 

Che cosa è il diritto di accesso

È il diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.

Per "interessati" si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Per "controinteressati", si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Per "documento amministrativo", si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 ("esclusione dal diritto di accesso") della legge 241/1990.  

Entro quanto tempo e come l'istanza deve essere riscontrata

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. L'atto di accoglimento contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. La richiesta è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali). La richiesta va trasmessa:

  • tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: consob@pec.consob.it;
  • tramite posta ordinaria all'indirizzo:  CONSOB - Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via G.B Martini, 3 00198 ROMA.