Accesso civico

Accesso civico

Data di aggiornamento: 24 gennaio 2024


REGISTRO DEGLI ACCESSI


Il d.lgs. 14 febbraio 2013, n. 33 (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", di seguito anche "Decreto trasparenza"), applicabile anche alla Consob, ha introdotto due nuove forme di accesso nei riguardi delle amministrazioni pubbliche: "accesso civico semplice" e "accesso civico generalizzato".

Accesso civico semplice

L'art. 5, co. 1, del d.lgs. 33/2013 dispone che "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

L'accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare.  

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza della Consob, qualora ne sia stata omessa, in tutto o in parte, la pubblicazione.

Come esercitare il diritto

Chiunque può esercitare l'accesso civico semplice. La richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

La richiesta di accesso deve essere presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può essere trasmessa alla Consob per via telematica, per posta o a mano. E' redatta sul modulo appositamente predisposto ed inviata, alternativamente:

  • tramite e-mail all'indirizzo: autoritatrasparente@pec.consob.it
  • tramite posta ordinaria all'indirizzo: CONSOB - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Via G. B. Martini, n. 3 - 00198 ROMA

Accettazione della corrispondenza a mano:

  • per la sede di Roma: Via Claudio Monteverdi, 19

  • per la sede di Milano: Via Broletto, 7

Orario di apertura: 8.15-13.30 e 14.15-16.30, dal lunedì al venerdì.

Il soggetto mittente deve essere identificabile tramite una delle seguenti alternative:

  • firma autografa in presenza di un dipendente addetto al ricevimento;
  • copia di un documento di identità, anche via e-mail;
  • casella PEC dell'istante;
  • firma digitale in caso di istanza trasmessa via e-mail;
  • sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica .

Il procedimento di accesso civico semplice deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Se l'istanza si riferisce a dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria il RPCT chiede alla Unità Organizzative competente di curare la pubblicazione nel sito internet e comunica all'istante l'avvenuta pubblicazione ed il relativo link al sito Consob, ovvero, ove i dati e i documenti siano già presenti sul sito, comunica il link esistente.

Se i dati e documenti richiesti non sono soggetti a pubblicazione obbligatoria il RPCT predispone un provvedimento di rigetto motivato e lo trasmette all'istante.

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Accesso civico generalizzato 

L'art. 5, co. 2, del d.lgs n. 33/2010 dispone che "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.".

L'accesso civico generalizzato consente quindi a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.

Come esercitare il diritto

Chiunque può esercitare l'accesso civico generalizzato. La richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

La richiesta può essere trasmessa alla Consob per via telematica, per posta o a mano. E' redatta sul modulo appositamente predisposto ed inviata, alternativamente:

  • tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: consob@pec.consob.it;
  • tramite e-mail all'indirizzo: protocollo@consob.it
  • tramite posta ordinaria all'indirizzo: CONSOB – Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Relazione con il Pubblico ovvero all'Ufficio che detiene i dati, le informazione o i documenti - Via G.B Martini, 3 00198 ROMA.

Accettazione della corrispondenza a mano:

  • per la sede di Roma: Via Claudio Monteverdi, 19

  • per la sede di Milano: Via Broletto, 7

Orario di apertura: 8.15-13.30 e 14.15-16.30, dal lunedì al venerdì.

Il soggetto mittente deve essere identificabile tramite una delle seguenti alternative:

  • firma autografa in presenza di un dipendente addetto al ricevimento;
  • copia di un documento di identità, anche via e-mail;
  • casella PEC dell'istante;
  • firma digitale in caso di istanza trasmessa via e-mail;
  • sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica .

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

Il Responsabile del Procedimento individua eventuali soggetti controinteressati e li informa comunicando loro l'avvio del procedimento e trasmettendo copia dell'istanza. I controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla data di ricezione dell'avviso per presentare opposizione. Il procedimento, nel corso di tale periodo, è sospeso. Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione, il Responsabile del Procedimento provvede sulla richiesta.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salva l'eventuale sospensione in presenza di controinteressati. La legge non attribuisce al "silenzio" il valore di diniego.

L'art. 5, co. 7, d.lgs. n. 33/2013 prevede, in caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di legge, la possibilità per l'istante di chiedere il riesame dell'atto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che si pronuncia entro venti giorni dalla richiesta (modulo).

Avverso la decisione dell'amministrazione e avverso l'atto di riesame è possibile presentare ricorso al TAR in base all'art. 116, d.lgs. n. 104/2010 (c.d. rito speciale in materia di accesso).